Procedimento di conferimento degli incarichi direttivi giudiziari: rilevanza dei procedimenti disciplinari ed utilizzabilità probatoria dei messaggi telefonici

Dal sito della giustizia amministrativa

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Procedimento di conferimento degli incarichi direttivi giudiziari: rilevanza dei procedimenti disciplinari ed utilizzabilità probatoria dei messaggi telefonici

Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1351

Ordinamento giudiziario – Conferimento incarichi direttivi – Procedimento e sanzioni disciplinari – Requisiti di attitudine e professionalità

Nel complessivo giudizio valutativo ai fini della attribuzione di incarichi direttivi, acquistano rilevanza giuridica i procedimenti disciplinari pendenti.

I requisiti di attitudine e di professionalità, legalmente contemplati, possono essere desunti da ogni altro atto facente parte del fascicolo personale del magistrato nonché da qualsiasi altro elemento rilevante, contenuto negli atti del Consiglio, purchè nella rigorosa osservanza delle regole dialettiche del contraddittorio.

In questo modo, l’Organo di autogoverno ha a disposizione un ampio quadro conoscitivo a sostegno delle proprie discrezionali valutazioni, ferme restando le situazioni tassativamente preclusive. (1)

Ordinamento giudiziario – Conferimento incarichi direttivi – Utilizzabilità probatoria di messaggi telefonici

Nell’ambito procedimento per il conferimento degli incarichi giudiziari direttivi, sono utilizzabili, in chiave probatoria, i messaggi telefonici, in quanto documenti informatici legittimamente acquisiti.

I dati informatici scambiati attraverso la comunicazione (quali e-mail, sms e messaggi whatsapp), contenuti in uno strumento elettronico (computer o telefono cellulare) e archiviati su apposita memoria, hanno natura documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall’acquisizione ex post del dato conservato in memoria che documenta flussi già avvenuti.

Tali dati, pertanto, possono essere acquisiti attraverso lo strumento del sequestro, senza peraltro dovere adottare la disciplina legalmente stabilita per la corrispondenza, che implica, perciò solo, un’attività di spedizione e consegna a terzi.

L’intercettazione di email o altri messaggi similari (che solitamente si attua attraverso la clonazione dell’account di posta elettronica dell’indagato e immediata trasmissione dei dati presso una postazione di decodifica) si caratterizza, invece, per la contestualità tra la captazione dei messaggi e la loro trasmissione e, quindi, ha ad oggetto un flusso comunicativo in atto.

Trattandosi, dunque, di un’attività di intercettazione telematica, è prevista un’ineludibile tutela rafforzata, sorretta da rigorose garanzie circa i presupposti di applicabilità nonché la necessità di autorizzazione giurisdizionale. (2)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VII, 27 aprile 2022 n. 3309; Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, nn. 1349 e 1350.

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, nn. 9343 e 9315.

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