Deposito in giudizio di scrittura e tassa di registro

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principî:

«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»

«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso».

Trattasi della sentenza n. 7682 del 16/03/2023

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