Sulla necessità dell’elemento soggettivo in caso di responsabilità per sversamento di rifiuti

Dal sito della giustizia amministrativa

Sulla necessità dell’elemento soggettivo in caso di responsabilità per sversamento di rifiuti

Ambiente – Inquinamento – Ordine di rimozione rifiuti – Elemento soggettivo

Il fatto che l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il proprietario che non ha commesso materialmente l’illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico; piuttosto, l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso. È pertanto illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita ad un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l’utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito ad indagini dell’ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione e dunque classificabili come rifiuti (1).

(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 16/09/2022, n. 2398; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 21/03/2022, n. 981;

(2) Difformi: T.a.r. per il Veneto, sez. II, 20/07/2022, n. 1193.

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