Il 22.06.2022 entrano in vigore le nuove norme di in tema di prignoramenti presso terzi stabilite dalla Legge 26.11.2021 n. 206.
In particolare l’art. 1 comma 32, dispone che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura; dovrà poi depositare telematicamente l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determinerà l’inefficacia del pignoramento.
Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Inoltre il comma 29 ha modificato l’art. 26 bis, primo comma del c.p.c. prevedendo che quando il debitore é una PA é competente il Giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ai sensi del comma 37 dell’art. 1 della L. 206/2021 anche questa modifica entra in vigore il 22.06.2022.
Sotto il testo ufficiale delle nuove norme.