(La seconda parte del presente argomento riguardante la stipula della convenzione di negoziazione assistita si trova qui https://www.studiodipietro.it/?p=596 )
Il D.L. 132/2014 convertito con modificazioni con legge n. 162/2014 ha previsto al Capo II (articoli da 2 a 11) l’istituto della negoziazione assistita (clicca qui per vedere il testo del D.L. 132/2014 con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
La disciplina della negoziazione assistita sarà efficace decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 10.11.2014) e quindi sarà efficace dall’8 febbraio 2015.
Questo post indica in cosa consiste la prima fase del procedimento e cioé l’informativa al cliente e l‘invito alla negoziazione assisitita.
INFORMATIVA
All’atto del conferimento del mandato l’avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita: la norma di riferimento é l’art. 2, comma 7, che però specifica che trattasi di un dovere deontologico il che significa che la sua violazione non comporterà alcuna conseguenza sotto il profilo civilisto e processualcivilistico.
COME SI POTREBBE FARE
Nel contratto di prestazione d’opera professionale si può aggiungere la seguente clausola:
“Il sottoscritto cliente da atto che l’avvocato incaricato lo ha reso edotto della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014”
Nel corpo della procura alle liti (per l’ipotesi per es. in cui non stipuliamo il contratto d’opera professionale) potremmo aggiungere:
“Dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014”
INVITO ALLA CONTROPARTE
Il contenuto minimo é dunque:
-
l’oggetto della controversia (che non può riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro);
- contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;
-
contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito
COME SI POTREBBE FARE
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