Il DL 3.5.2016 n. 59 pubblicato sulla GU serie generale 102 del 3.5.2016 introduce norme in materia di procedure esecutive e concorsuali.
L’art. 1 introduce il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, figura sconosciuta nel nostro ordinamento.
L’art. 2 prevede l’introduzione dell’art. 48bis al testo unico bancario con il nuovo istituto, che può essere usato da banche e imprese, del finanziamento garantito da un trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato all’inadempimento del soggetto finanziato.
L’art. 4 introduce varie modifiche al codice di procedura civile in tema di esecuzioni forzate; la ratio sembra quella di accellerare il corso delle procedure ed assicurare maggiore trasparenza da parte dei soggetti che operano nell’ambito di tali procedure. Niente paura per gli avvocati: le nuove norme entreranno in vigore con una certa gradualità: infatti i commi 3-4-5-6 dell’art. 4 prevedono un regime transitorio. Occorre comunque prepararsi subito in vista delle modifiche da apportare agli atti: cosi per es. nei pignoramenti presso terzi andrà aggiunto ai sensi dell’art. 4, primo comma lett. a) l‘avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione é inammissibile se é proposta dopo che é stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (questa norma si applicherà alle esecuzioni iniziate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione).
Ecco il testo ufficiale del decreto legge.