Art. 346 c.p.c. e riproposizione delle eccezioni respinte.

codiceLa Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 4058 del 01/03/2016, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione, su cui vi è contrasto, se la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, per evitare l’acquiescenza ex art. 329 c.p.c. in caso di gravame da parte del soccombente, abbia l’onere di proporre appello incidentale sulle eccezioni implicitamente o espressamente non accolte nella sentenza di primo grado oppure se sia sufficiente la loro riproposizione nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

La questione riveste un’importanza pratica notevole atteso che la fattispecie ricorre con una certa frequenza.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte di Cassazione

Cass. Civ. Sez. II 1 marzo 2016 n. 4058 (ord)

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