Intercettazioni e la nuova disciplina di cui all’art 1 del D.L. 132/2021

La Quinta Sezione penale della Cortedi Cassazione  ha affermato che, ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

E’ la Sentenza n. 1054 ud. 06/10/2021 – deposito del 13/01/2022

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